In caso di danni causati a terzi queste polizze tutelano il patrimonio dell’assicurato e non riguardano solo il capofamiglia ma anche tutti i familiari e le persone che abitano con lui (salvo specifiche di ciascuna compagnia). Vediamo nel dettaglio come funzionano, cosa coprono e in quali casi sono utili.
03 aprile 2023
famiglia che grada attraverso un buco in un cartone
Con la garanzia di responsabilità civile del capofamiglia le compagnie assicurative si fanno carico del risarcimento per i danni causati a terzi. Sono coperti sia i danni a persone (morte o lesioni fisiche) sia i danni ai loro beni (danneggiamenti a cose). Ma a cosa servono, come funzionano e quali danni coprono?
A cosa serve l’Rc Capofamiglia
La garanzia di responsabilità civile del capofamiglia è utile per tutelare l’integrità del patrimonio dell’assicurato in caso di danni causati a terzi dal comportamento colposo proprio e dei familiari conviventi in relazione a diversi eventi legati alla vita di tutti i giorni. Le coperture riguardano infatti la proprietà e la conduzione dell’abitazione, nell’ambito della vita privata (quindi anche durante la pratica di attività sportive o di hobbies come ad esempio giardinaggio, bricolage o campeggio), danni provocati o subiti da eventuali collaboratori domestici, danni causati da animali domestici.
Assicurato quindi non è solo il “capofamiglia” che sottoscrive il contratto ma tutte le persone, familiari e non, che coabitano con lui: ogni compagnia comunque specifica sempre nel contratto chi si può ritenere assicurato e chi no (cioè specifica le persone che non possono essere considerati “terzi”). Sono esclusi i fatti compiuti nell’esercizio dell’attività lavorativa (professionale, commerciale, agricola, di servizi), e la responsabilità contrattuale. Poiché si tratta di episodi molto comuni nella vita quotidiana di chiunque, è opportuno avere una copertura assicurativa che risarcisca i danni a terzi provocati dal nostro comportamento o da quello di persone delle quali dobbiamo rispondere (domestici e figli minori).
Si tratta di una copertura venduta da sola, o con altre garanzie, nell’ambito delle polizze multirischio abitazione.
Conduzione o proprietà della dimora
Quando si parla di questo tipo di danni, si parla di conduzione o proprietà della dimora: la copertura può riguardare sia la dimora abituale sia quella saltuaria.
Per “dimora abituale” s’intende il luogo ove dimorano abitualmente l’assicurato ed i suoi familiari; per “dimora saltuaria” s’intende l’abitazione ove l’assicurato non dimora abitualmente ma di cui dispone per periodi saltuari, ad uso proprio o dei suoi familiari. È il caso dell’assicurato che ha una casa in città (propria o in locazione) dove abita ed un’altra in campagna (sempre di proprietà o anche solo in locazione) dove va solamente durante il fine settimana o, per periodi più lunghi, nella bella stagione.
Le polizze possono coprire sia i danni da conduzione, sia quelli derivanti dalla proprietà dell’abitazione.
I danni da conduzione sono quei danni riconducibili all’utilizzo e al godimento del bene, allo svolgimento di attività domestiche e di ordinaria manutenzione. Ad esempio, sono coperti i danni da spargimento da acqua causati una distrazione compiuta da un membro della famiglia, che ha dimenticato un rubinetto aperto.
I danni da proprietà sono quelli relativi, appunto, al fabbricato assicurato: ad esempio cade una tegola dal tetto e ferisce un passante, oppure si rompe un tubo e la perdita d’acqua causa dei danni al vicino di casa.
In tutti i casi, è importante controllare come vengono applicate franchigie e scoperti.
Per i danni da acqua sono solitamente esclusi i danni provocati da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali: ad esempio non sono risarcibili i danni provocati all’appartamento sottostante il cui inquilino ha denunciato una continua infiltrazione di acqua causata da un tubo non in buone condizioni e che non è stato sostituito.
Oltre alla dimora sono generalmente coperte le relative pertinenze vale a dire il box, la cantina, il giardino o la piscina. C’è un altro aspetto da mettere in evidenza che probabilmente sfugge ai più. Queste polizze di solito vi mettono al riparo anche dai danni che possono derivare dalla conduzione delle parti comuni, nel caso in cui la vostra dimora (abituale o saltuaria che sia) faccia parte di un condominio. In genere il condominio ha la sua polizza r.c. e non dovrebbero esserci problemi: ma poniamo che la polizza non ci sia, o sia scaduta, o l’amministratore non abbia fatto tempestiva denuncia ed abbia così compromesso la copertura. Ebbene, in questo caso la vostra polizza rc capofamiglia copre la vostra quota-parte.
Danni a terzi per interruzione della loro attività lavorativa
Può accadere che a causa di un fatto illecito di cui siamo responsabili, terze persone non possano lavorare per un certo periodo di tempo, con conseguenti perdite economiche. Ad esempio, il caso della rottura di un tubo dell’acqua del nostro appartamento e che costringe il titolare del negozio sottostante a tener chiuso per qualche giorno perdendo così una parte degli utili (c.d. mancato guadagno). È una copertura da non sottovalutare soprattutto nel caso in cui la nostra abitazione si trovi in un immobile in cui ci sono delle attività commerciali. Molte polizze prevedono un sottomassimale, inoltre sono previsti degli scoperti e molto variegati. È una copertura utile soprattutto se si abita sopra o vicino a un’attività commerciale.
Copertura danni causati da minori
Sono coperti i danni causati da un figlio minore: ad esempio se giocando a pallone rompe il vetro di un vicino o se andando in bicicletta investe un pedone.
Inoltre, Una copertura molto utile, che moltissime le polizze danno, è quella legata alla guida dei veicoli a motore, per i quali sussiste l’obbligo r.c. auto, da parte dei figli minori non abilitati. In pratica accade che, in caso di sinistro l’assicurazione r.c.a paghi ai terzi i danni causati anche da un minore senza patente ma poi chiedano indietro all’assicurato quanto hanno pagato al terzo. Ebbene la polizza r.c. del capofamiglia serve a proteggervi anche dalle conseguenze negative dell’azione di rivalsa e quando la compagnia che assicura l’auto non prevede la rinuncia alla rivalsa per questo caso specifico. In alcuni casi potrebbe essere previsto un indennizzo massimo.
Copertura danni causati da animali
Secondo l’art. 2052 del Codice Civile, il proprietario di un animale è responsabile dei danni causati dall’animale stesso. Quindi è importante analizzare la copertura della responsabilità civile anche per danni commessi anche da loro, considerando quali sono coperti dalla polizza, quali limiti di indennizzo e quali franchigie siano presenti per i sinistri provocati da animali. Attenzione, però, perché i contratti in alcuni casi non sono molto chiari sulla definizione di animale domestico: è sempre meglio specificare chiaramente che tipo di animale si possiede. Inoltre, se si possiede un cane, è bene controllare che alcune razze non siano escluse dalla copertura o se è previsto in contratto una franchigia più alta. Ricordiamo che le disposizioni del Ministero della Salute in merito alla tutela dall’aggressione dei cani prevedono l’obbligo da parte del proprietario di stipulare una polizza responsabilità civile capofamiglia per i cani cosiddetti impegnativi, cioè quei cani che secondo la valutazione dei servizi veterinari sono stati iscritti in un apposito registro a seguito di episodi “pericolosi” (morsicature, aggressioni…).
Sport e spostamenti con veicoli non soggetti ad obbligo assicurativo
Per quanto riguarda gli sport e gli hobby sono coperte generalmente tutte le attività sportive ed escluse quelle esercitate professionalmente o comunque retribuite. Le gare e competizioni, sono di norma escluse (perciò ad esempio i danni causati durante la partita a calcetto tra amici sono coperti). Se praticate sport particolari come ad esempio il paracadutismo, il parapendio, il pugilato o l’atletica pensante verificate con attenzione le clausole contrattuali: alcune compagnie escludono esplicitamente certi tipi di sport considerati più rischiosi.
Sono coperti anche i danni causati quando si utilizza un mezzo non soggetto all’obbligo di assicurazione, come ad esempio le biciclette.
Ricordate che sciatori e snowboardisti devono essere assicurati con una polizza di responsabilità civile: è possibile acquistarla insieme allo skipass o fare una polizza sci ad hoc, ma se avete già sottoscritto una polizza di responsabilità civile del capofamiglia il nucleo famigliare è coperto per i danni causati a terzi e l’obbligo assicurativo è assolto.
Copertura danni dei collaboratori domestici
Sono coperti i danni causati, ma anche subiti, dai collaboratori domestici regolarmente assunti (ad esempio, da badanti, domestici e giardinieri) durante lo svolgimento delle loro mansioni. I casi sono semplici: si pensi ad esempio alla colf che ha fatto cadere un vaso e ha danneggiato un’auto parcheggiata sotto casa, oppure alla domestica che cade dalla scala e si infortuna.
Copertura per uso e possesso di armi
Mentre la stragrande maggioranza delle polizze non copre i sinistri causati per l’esercizio della caccia per cui spesso sono previste polizze ad hoc, sono più numerose le compagnie che coprono i sinistri provocati dall’uso delle armi regolarmente denunciate alle Autorità competenti.
Cosa fare in caso di sinistro causato a terzi
In caso di danno, la prima cosa da fare è quella di denunciare il sinistro alla compagnia: va fatta con raccomandata a.r. entro 3 giorni da quando è avvenuto l’incidente, ma i termini possono essere anche più lunghi a seconda del contratto. La compagnia può pagare l’indennizzo direttamente al danneggiato se è l’assicurato a richiederlo. Meglio chiedere sempre alla compagnia di farlo e inviare copia della lettera anche al danneggiato perché sappia che il risarcimento gli verrà pagato dall’assicurazione.
Dopo avere denunciato il fatto alla compagnia si possono verificare tre diverse situazioni:
La polizza assicurativa non copre il sinistro e quindi la compagnia non indennizza il danno. Il fatto che la polizza non copra non libera dalla responsabilità: toccherà all’assicurato gestire il rapporto con il danneggiato (pagare il risarcimento oppure resistere all’azione del danneggiato) e se vorrà, potrà anche chiamare in giudizio l’assicuratore, nel caso ritenga che si trattai invece di un sinistro coperto.
La polizza assicurativa copre sì il danno ma, a seguito della descrizione del fatto e di eventuali successive ispezioni e accertamenti, la compagnia ritiene l’assicurato non responsabile di quanto accaduto. In tal caso il danneggiato può non essere d’accordo con l’interpretazione della compagnia assicurativa (ritiene cioè il contraente della polizza responsabile del sinistro subito) e quindi potrà intraprendere un’azione giudiziaria citando l’assicurato. In questo caso, visto che la copertura assicurativa dovrebbe essere valida, sarà la compagnia che tramite un proprio avvocato assumerà la difesa dell’assicurato, sostenendone le spese. Ricordiamo che le spese che il danneggiato ha diritto a farsi rimborsare in caso di vittoria in un’eventuale controversia, sono considerate una componente del danno e, assieme alle altre spese, rientrano, senza poterlo superare, nel massimale di polizza. Le spese sostenute per resistere alle pretese del danneggiato (avvocato, spese di giudizio) sono invece a carico della compagnia di assicurazione, oltre e al di fuori del massimale. L’esposizione della compagnia assicurativa non può, tuttavia, andare oltre un quarto del massimale di polizza, quindi eventuali maggiori spese legali saranno a carico dell’assicurato. Tuttavia, se la somma dovuta al danneggiato eccede il massimale, le spese legali devono essere ripartite tra compagnia assicurativa e assicurato in proporzione ai rispettivi interessi.
La polizza assicurativa copre il danno, la compagnia ritiene il suo assicurato responsabile del danno e, quindi risarcisce il danneggiato.
Ricordiamo che il diritto ad ottenere l’indennizzo dalla compagnia assicurativa da parte dell’assicurato si prescrive entro due anni dal momento in cui il danneggiato ha chiesto il risarcimento all’assicurato.